Camera degli Avvocati Tributaristi

della Provincia di Roma

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LA CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DI ROMA

La “CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA” in sigla “CAT – ROMA” è stata costituita nell’anno 1999, ha sede in Roma, presso il Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. L’associazione ha durata indeterminata.

La Camera degli Avvocati Tributaristi di Roma ha come scopi principali quelli di valorizzare il ruolo e la professionalità dell’avvocato tributarista e, al contempo, di promuovere la ricerca scientifica e culturale in materia tributaria, sia organizzando convegni e dibattiti sia con altre utili iniziative. L’associazione non ha finalità di lucro, è apolitica ed indipendente da organi di governo, aziende pubbliche e private e organizzazioni sindacali.

POSSONO FAR PARTE DELL’ASSOCIAZIONE

Gli avvocati iscritti agli Ordini del Distretto della Corte di Appello di Roma – di preferenza coloro i quali svolgono la professione prevalentemente o comunque nel settore tributario – nonché, per un periodo non superiore a tre anni, i praticanti avvocati presso lo studio di un avvocato già associato. E’ proprio la specificità del settore tributario che ha fatto sentire l’esigenza agli avvocati tributaristi di associarsi, anche al fine di valorizzare e tutelare la loro professione.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato, da Statuto, in € 130,00 salvo successivi adeguamenti disposti con delibera del Consiglio direttivo dell’associazione. Dall’anno 2013, detta quota è stata ridotta del 50% per tutti gli associati che non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età.

L’UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI (UNCAT)

L’UNCAT rappresenta la specifica categoria di avvocati in ambito nazionale. Gli organi dell’associazione sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri.

Su richiesta di almeno quindici soci, può essere costituita una sede periferica nell’ambito territoriale corrispondente al distretto della Corte di Appello di Roma. Ai fini della regolamentazione delle attività dell’associazione, per tutto quanto non stabilito nello Statuto, si osservano le disposizioni del Codice civile e del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, di attuazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662.